Legislazione

La normativa che regola il trattamento fiscale delle spese sostenute per i veicoli in noleggio a lungo termine, entrata in vigore con la legge N° 127/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 182), e’ stata integrata dalla legge Finanziaria 2008 relativamente al regime di detraibilità dell’IVA di spese sostenute per:

  • Veicoli dati in uso promiscuo a dipendenti.
  • Veicoli utilizzati nell’esercizio dell’impresa ma non strumentali.
  • Veicoli utilizzati da professionisti o artisti.


Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, la percentuale di detraibilità dell’IVA, nel caso in cui il veicolo sia trattato come un Fringe Benefit in busta paga, rimane invariata, mentre nel caso in cui il veicolo sia fatturato al dipendente a “valore normale” (determinato sulla base delle tabelle ACI) e’ totale.

Negli altri due casi, la normativa introduce l’ipotesi di detrazione integrale dell’IVA per le spese per i veicoli delle rispettive tipologie, se utilizzati esclusivamente per finalità imprenditoriali, professionali o artistiche.

Uso promiscuo e Fringe Benefit
In tutti i casi di uso promiscuo (e quindi di utilizzo del veicolo sia per finalità lavorative che per esigenze personali) il dipendente beneficia di una retribuzione in natura (Fringe Benefit) che concorre a formare reddito e ad accrescere la base imponibile.
Normativa di riferimento per il Fringe Benefit.
Un estratto:
“Va peraltro precisato che, tenuto conto della modifica del criterio di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente (come già precisato si è passati dal criterio del costo specifico a quello del valore normale) il 30% della percorrenza di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI rappresenta il valore normale presunto dal legislatore per la possibilità concessa dal datore di lavoro di utilizzare detti beni in modo promiscuo e non più il costo specifico presunto”.