Fringe benefit, i costi per il 2011

Devono essere utilizzati per individuare il reddito in natura dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti

Fissati i costi chilometrici di esercizio, per l’anno 2011, di autovetture, motocicli e ciclomotori. Le tabelle, elaborate dall’Automobile Club d’Italia e pubblicate sul Supplemento ordinario n. 284 della Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre, servono per determinare l’imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi per l’utilizzo promiscuo, cioè sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private.

E’ l’articolo 51, comma 4, del Tuir, a prevedere in alcuni casi, in deroga al principio generale sulla valorizzazione dei fringe benefit contenuto nel comma 3 (valore normale), regole speciali forfetarie per la determinazione in denaro dei valori che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
In particolare, la lettera a) del comma 4 stabilisce che, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, il valore del fringe benefit è pari al 30% dell’importo che corrisponde a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente.


Tali tabelle devono essere predisposte dall’Aci annualmente entro il 30 novembre e comunicate all’Agenzia delle Entrate, che provvede alla loro pubblicazione entro il 31 dicembre, e valgono per l’anno successivo.

Le tabelle sono suddivise per tipo di alimentazione e per autoveicoli in produzione e fuori produzione. Se il veicolo ricercato non è presente nella tabella (perché, ad esempio, si tratta di un nuovo modello), l’ammontare del reddito in natura va determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile (circolare ministeriale 326/1997).


Dal momento che la percorrenza convenzionale è stata stabilita su base annua, l’ammontare da assoggettare a tassazione va rapportato al periodo dell’anno durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva utilizzare in modo promiscuo il veicolo, ossia deve essere considerato il numero dei giorni per i quali il veicolo risulta assegnato, indipendentemente dal suo utilizzo.


Ovviamente, se il dipendente, in cambio della possibilità di utilizzare il veicolo anche per uso personale, corrisponde al datore di lavoro delle somme (direttamente o tramite trattenuta in busta paga), questi importi vanno sottratti dal reddito imponibile del fringe benefit.

Nel valorizzare il fringe benefit, l’importo addebitato al lavoratore o dallo stesso corrisposto per l’utilizzo promiscuo del veicolo deve essere computato al lordo dell’Iva.


Se oltre al veicolo vengono messi a disposizione del dipendente altri beni o servizi accessori all’uso del mezzo (ad esempio, il box per custodire l’auto), gli stessi devono essere separatamente valutati per stabilire l’importo da assoggettare a tassazione.


Quando invece il veicolo è concesso per uso esclusivamente personale, non si applica la regola forfetaria di determinazione del fringe benefit, ma quella generale, in base alla quale l’imponibile fiscale è determinato applicando il criterio del valore normale (articolo 9 del Tuir), riferendosi cioè al valore di mercato del noleggio di quel determinato tipo e modello di veicolo.

Fonte : fiscooggi.it 24/12/2010

Questa voce è stata pubblicata in News. Contrassegna il permalink.